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	<title>Road Eaters - Motoclub Molise &#187; Discussioni</title>
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	<description>Il blog dei motociclisti</description>
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		<title>Diritto di rivalsa</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia]]></category>
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		<description><![CDATA[&#8220;Con il presente articolo desidero richiamare l’attenzione degli utenti su un aspetto che, almeno a giudicare dal numero di motociclisti coinvolti in modo più o meno evidente, ritengo sia alquanto trascurato, o per mancanza di conoscenza o per superficialità, mi riferisco all’azione di rivalsa da parte delle compagnie di assicurazione in caso di dichiarazioni inesatte [...]


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</ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Con il presente articolo desidero richiamare l’attenzione degli utenti su un aspetto che, almeno a giudicare dal numero di motociclisti coinvolti in modo più o meno evidente, ritengo sia alquanto trascurato, o per mancanza di conoscenza o per superficialità, mi riferisco all’<strong>azione di rivalsa da parte delle compagnie di assicurazione</strong> in caso di dichiarazioni inesatte al momento di stipula della polizza, come a quello in cui il veicolo sia stato successivamente modificato rispetto ai parametri di omologazione.<span id="more-5356"></span></p>
<p>Innanzitutto va specificato, per chi non ne fosse a conoscenza, cos’è l’azione di rivalsa: la rivalsa, per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria, è un’azione legale che la compagnia pone in atto nei confronti dell’assicurato per recuperare o tutto o una parte dell’importo corrisposto a terzi per sinistri non coperti dalla garanzia o pagati anche in presenza di limitazioni della copertura vista l’impossibilità, stabilita dalla legge, di sottrarsi al risarcimento una volta che sia stata accertata la responsabilità del proprio assicurato.</p>
<p><strong>Riguardo alle dichiarazioni inesatte l’art 1892 del c.c. recita</strong>: “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”, e questo penso sia un caso poco frequente.</p>
<p>Riguardo all’<strong>aggravamento del rischio l’art 1898 cc recita</strong>: “il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto l’assicuratore non avrebbe consentito alla stipula o avrebbe consentito per un premio più elevato”.</p>
<p>Cito anche un <strong>capoverso dell&#8217;art. 144 del codice delle assicurazioni in vigore dal 2006:</strong> “&#8230;L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione…” il quale non può che far riferimento ai casi di cui sopra.&#8221;</p>
<p>Detto questo ragazzi, vorrei sensibilizzare tutti quelli che modificano le proprie moto e far capire loro che si incorre in gravi rischi di rivalsa da parte delle assicurazioni qualora si causasse un incidente, <em>le cifre in caso di incidenti gravi potrebbero essere spaventose</em>.</p>
<p>&#8220;L’esempio più eclatante è quello dei cinquantini consistentemente elaborati anche con l’aumento della cilindrata, intervento quest’ultimo che rientra benissimo nel caso di cui sopra circa l’aggravamento del rischio; non sono da escludere anche i “famosi” interventi sulle hypersport tipo centraline modificate o gomme di misura differente a quella o quelle riportate sul libretto di circolazione.&#8221;</p>
<p><small><a href="http://www.motoclub-tingavert.it/a2675s.html" target="_blank">da tingavert</a></small></p>
<p>La mia domanda ora è questa:  Quando si stipula l&#8217;assicurazione, è possibile far rinunciare alla compagnia al suo diritto di rivalsa ????</p>
<p>Attendiamo delucidazioni da chi magari è più ferrato sull&#8217;argomento !!! <small><a href="http://www.motoclub-tingavert.it/a2675s.html" target="_blank"></a></small></p>


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</ul></p>]]></content:encoded>
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		<title>Fermo Amministrativo</title>
		<link>http://www.roadeaters.it/2012/01/fermo-amministrativo/</link>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albatros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia]]></category>
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		<description><![CDATA[Quando si acquista una moto usata, sia da un privato sia da un concessionario, bisogna stare attenti per non incorrere in qualche fregatura, come quando si scopre, purtroppo sempre dopo l&#8217;acquisto, che la moto era gravata da un “fermo amministrativo”. Il fermo è un provvedimento che impedisce di usare la moto.

Le conseguenze del fermo amministrativo [...]


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</ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;">Quando si acquista una moto usata, sia da un privato sia da un concessionario, bisogna stare attenti per non incorrere in qualche fregatura, come quando si scopre, purtroppo sempre dopo l&#8217;acquisto, che la moto era gravata da un “fermo amministrativo”. Il fermo è un provvedimento che impedisce di usare la moto.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Le conseguenze del fermo amministrativo sono:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">divieto di circolazione del 	veicolo;</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">divieto di rottamarlo;</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">la “non opponibilità al 	concessionario” della vendita del veicolo (chi lo acquista non può 	affermare di averlo fatto in buona fede).</p>
</li>
</ul>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Se comprate un veicolo soggetto a fermo amministrativo il passaggio di proprietà andrà comunque a buon fine. Avrete quindi il vostro libretto con la nuova intestazione, ma erediterete anche il fermo.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Fate sempre la “<strong>visura</strong>” all&#8217;ACI prima di acquistare una moto usata per evitare l&#8217;inconveniente del fermo amministrativo (ereditato).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Se la pratica la fate online (<a href="http://www.aci.it/">www.aci.it</a>) costa 5,65 euro, al PRA 2,84 euro e nelle agenzie abilitate penso si paghino 15/20 euro. L&#8217;importante è farla perché l&#8217;unico modo per togliere il fermo amministrativo è che il proprietario (vecchio o nuovo) paghi il debito.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">


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		<title>In due sul motorino</title>
		<link>http://www.roadeaters.it/2011/06/in-due-sul-motorino/</link>
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		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellboy</dc:creator>
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		<description><![CDATA[In questi giorni mi sono imbattutto in notizie false dette da chi ne dovrebbe sapere a iosa di queste cose o notizie per sentito dire sull&#8217;adeguamento della targa relativa ai ciclomotori, consulta il LINK  XXXX, vai sul sito www.cicloooo  oppure noooooo vanno bene tutti i motorini  !!  :)
Essendo io un super-affezionato del 50ino nonchè un [...]


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</ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni mi sono imbattutto in notizie false <em>dette da chi ne dovrebbe sapere a iosa</em> di queste cose o notizie per sentito dire sull&#8217;adeguamento della targa relativa ai ciclomotori, consulta il LINK  XXXX, vai sul sito www.cicloooo  oppure noooooo vanno bene tutti i motorini  !!  :)<br />
Essendo io un super-affezionato del 50ino nonchè un pignolo di natura e visto che la cosa sul mio malaguti Phantom F12 del 202 mi interessava, ho adeguato la targa a prescindere. Cosa che tutti i 50cc entro il 2011 devono fare.<br />
Poi mi sono recato ad un centro revisione per verificare se sul mio scooter si può viaggiare in 2. Con un semplice sguardo al libretto di circolazione mi hanno detto: &#8221; Si,si,tutto OK&#8221;<span id="more-4769"></span></p>
<p><a href="http://www.roadeaters.it/wp-content/uploads/2011/06/SCOOTER.jpg" rel="lightbox[4769]"> <img class="alignnone size-medium wp-image-4770" title="SCOOTER" src="http://www.roadeaters.it/wp-content/uploads/2011/06/SCOOTER-218x300.jpg" alt="SCOOTER" width="218" height="300" /></a></p>
<p>Mi sono fatto spiegare e successivamente verificato che ,come se non bastasse,dietro al libretto c&#8217;è una didascalia che indica il significato di ogni voce presente.<br />
Alla voce S1 c&#8217;è quello che ci interessa, ovvero, indicato a cifre  decimali, il numero di persone che possono viaggiare sul ciclomotore,ovvero 2.</p>
<p>Il problema potrebbe sorgere sui ciclomotori immatricolati prima  &#8217;97, perchè in quella data è uscita una direttiva &#8230; bla bla bla &#8230;.  ma senza impazzirsi troppo, basta recarsi ad un centro revisioni o da un concessionario di moto, chiedere e valutare se conviene fare l&#8217;adeguamento sulla targa o comprare direttamente un nuono ciclomotore.</p>
<p>Un ciclomotore vecchio non omologato per due anche se in possesso dell nuova targa , va incontro ad una sanzione che comprende verbale+multa salata.</p>
<p>Un primo elenco dei ciclomotori omologati per due tuttavia si piò consultare<a href="http://www.repubblica.it/auto/motorini/index.html" target="_blank"> qui</a>.</p>
<p>Nel mio caso basta cosi , non mi serve altro, si viaggia in due sul motorino <img src='http://www.roadeaters.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>


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</ul></p>]]></content:encoded>
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		<title>scarichi moto aftermarket: qual&#8217;è la legge?</title>
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		<comments>http://www.roadeaters.it/2011/06/scarichi-moto-aftermarket-quale-la-legge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maleficus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia]]></category>
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		<description><![CDATA[quali sono le norme che regolamentano la sostituzione dell’impianto di scarico?
questo video spiega le regole tecniche
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</ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>quali sono le norme che regolamentano la sostituzione dell’impianto di scarico?</p>
<p>questo video spiega le regole tecniche</p>
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		<title>Autovelox, le multe potrebbero essere nulle !!</title>
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		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hellboy</dc:creator>
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		<category><![CDATA[agente]]></category>
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		<category><![CDATA[nulle]]></category>
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		<description><![CDATA[Come al solito sarà difficile vedere al TG dell’ora di cena una notizia del genere, ma secondo la Cassazione ogni multa per eccesso di velocità rilevata con Autovelox senza che sia provato che l’agente di polizia abbia confermato con un verbale, è da ritenersi nulla. Una vera e propria vittoria per tutti coloro hanno protestato [...]


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			<content:encoded><![CDATA[<p>Come al solito sarà difficile vedere al TG dell’ora di cena una notizia del genere, ma secondo la Cassazione ogni multa per eccesso di velocità rilevata con Autovelox senza che sia provato che l’agente di polizia abbia confermato con un verbale, è da ritenersi nulla. Una vera e propria vittoria per tutti coloro hanno protestato contro i velox fissi, che in troppi casi sono gestiti in maniera scorretta dalle amministrazioni comunali.<span id="more-4692"></span>La Corte di Cassazione fa valere finalmente l’ordinanza n. 7785 del 5 aprile 2011, in materia di autovelox. Giovanni d’Agata, fondatore dello Sportello dei Diritti e promotore di questa lotta, commenta: “Nel caso di specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista al quale era stata contestata una multa per eccesso di velocità accertata a mezzo autovelox perché dal verbale non era rinvenibile il fatto che il rilevamento, o più precisamente l’elaborazione della rilevazione, fosse avvenuto ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento.</p>
<p>Gli ermellini hanno quindi accolto le motivazioni dell’automobilista che lamentava la mancata partecipazione di un agente di polizia municipale alla attività di «elaborazione dell’accertamento» anche perché il Comune aveva ammesso di aver affidato la gestione dell’accertamento a una ditta appaltatrice terza, Indicando poi soltanto genericamente una “supervisione” da parte della Polizia municipale, risultando in tal modo non provata l’esistenza di quell’elemento di certezza e legalità che solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino.”</p>
<p>Un importante, importantissimo precedente, che probabilmente porterà un vero e proprio cambio di rotta nella gestione degli apparecchi di rilavazione velocità. Era quello che, in fondo, tutti aspettavano, dopo le numerose denunce dell’ultimo periodo agli enti comunali che piazzavano macchine non omologate, taravano i dispositivi in maniera scorretta o li gestivano senza badare al regolamento. Sono soddisfazioni.</p>
<p><small>motoblog.it</small></p>


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